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Fse e privacy, disposizioni per negare il consenso all’alimentazione

Ministeri e Garante della privacy comunicano le modalità con cui i cittadini possono rifiutare il consenso di inserire dati storici o a maggior tutela nel Fascicolo sanitario elettronico.

L’art. 11 del decreto Rilancio (D.l. 34/2020) ha introdotto alcune nuove disposizioni relative alla gestione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Tra queste, a partire dal 19 maggio 2020, è stato eliminato il consenso dell’assistito all’alimentazione dei dati per la creazione e attivazione del proprio Fse, mantenendolo invece per la consultazione con finalità di cura. A fronte di tale evoluzione si è resa necessaria un’ulteriore valutazione sulla gestione dei dati pregressi al 19 maggio 2020. Il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero della Salute, sulla base di quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, hanno comunicato che è facoltà dell’assistito negarne il consenso. «Entro 30 giorni dall’avvio della prossima campagna informativa a livello nazionale – spiegano le disposizioni ministeriali – l’assistito può comunicare l’opposizione all’alimentazione del Fse con i dati sanitari generati da eventi clinici occorsi allo stesso antecedentemente al 19 maggio 2020, accedendo al proprio Fse, ovvero tramite i canali resi disponibili in ambito regionale (medico di base, etc). L’opposizione può essere successivamente revocata».

Cosa dice il Garante

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio assenso alle novità introdotte nella gestione del fascicolo sanitario elettronico nella nota n. 37043 del 6 ottobre 2020, in cui afferma che: «tenuto conto che, anche secondo il nuovo assetto normativo, il Fse, salvo che l’interessato abbia prestato il proprio consenso, è accessibile esclusivamente dallo stesso interessato e dagli organi di governo sanitario, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e nel rispetto dei criteri di sicurezza e pseudonimizzazione previsti dal predetto D.p.c.m., e che, limitatamente ai dati generati da strutture sanitarie facenti parte del Ssn, gli stessi dati sono già nella disponibilità dei predetti organi (attraverso i flussi amministrativi), ha ritenuto che il Fse possa essere alimentato, anche con i dati e i documenti relativi alle prestazioni sanitare erogate dal Ssn antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.l. Rilancio, senza necessità di un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’interessato». Precisa però che ciò può avvenire solo a seguito di un’adeguata campagna informativa a livello nazionale e regionale volta a rendere edotti gli interessati in merito alle caratteristiche del trattamento effettuato attraverso il Fse, con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.l. Rilancio.

Resta sempre valido il diritto di opporsi all’alimentazione del Fascicolo

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In merito all’alimentazione dei dati storici, il Garante pone inoltre espressa condizione che sia comunque garantito all’interessato di poter esercitare il diritto di opporsi alla predetta alimentazione del Fse con i dati sanitari generati da eventi clinici occorsi allo stesso antecedentemente al 19 maggio 2020, entro un termine prestabilito, non inferiore a 30 giorni. Una trattazione particolare riguarda, infine, i cosiddetti documenti sanitari “a maggior tutela”, che dovranno invece essere caricati automaticamente nel Fascicolo in forma oscurata, consentendo comunque all’interessato di rifiutare l’alimentazione. Un apposito modello di informativa è stato predisposto, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ed è stato messo a disponibile di tutte le Regioni, per essere adottato e personalizzato.

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